IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva (UE) 2021/1883  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio, del 20  ottobre  2021,  sulle  condizioni  di  ingresso  e
soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano  svolgere  lavori
altamente qualificati, e  che  abroga  la  direttiva  2009/50/CE  del
Consiglio; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
2021», e, in particolare, l'articolo  1,  comma  1,  e  il  punto  12
dell'allegato A; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
  Visto il  decreto  interministeriale  del  Ministero  degli  affari
esteri 11 maggio 2011, n. 850, recante «Definizione  delle  tipologie
dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 luglio 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 ottobre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari  esteri  e
della cooperazione  internazionale,  dell'interno,  della  giustizia,
dell'istruzione e  del  merito,  dell'universita'  e  della  ricerca,
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero  di  cui
  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
 
  1.  All'articolo  27-quater  del  Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. L'ingresso ed il soggiorno, per  periodi  superiori  a  tre
mesi e' consentito, al di fuori delle quote di  cui  all'articolo  3,
comma 4, agli stranieri, di seguito denominati  lavoratori  stranieri
altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni  lavorative
retribuite per conto o sotto  la  direzione  o  il  coordinamento  di
un'altra persona fisica o giuridica e che  sono  alternativamente  in
possesso: 
        a) del titolo di istruzione superiore  di  livello  terziario
rilasciato  dall'autorita'  competente  nel  paese  dove   e'   stato
conseguito che attesti il completamento di un percorso di  istruzione
superiore  di  durata  almeno  triennale  o  di  una   qualificazione
professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o
corrispondente  almeno  al  livello  6  del  Quadro  nazionale  delle
qualificazioni di cui al decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali  dell'8  gennaio  2018,  recante  «Istituzione  del
Quadro nazionale  delle  qualificazioni  rilasciate  nell'ambito  del
Sistema nazionale  di  certificazione  delle  competenze  di  cui  al
decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13»,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018; 
        b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6  novembre
2007,   n.   206,   limitatamente   all'esercizio   di    professioni
regolamentate; 
        c) di una  qualifica  professionale  superiore  attestata  da
almeno  cinque  anni   di   esperienza   professionale   di   livello
paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di  livello  terziario,
pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di
lavoro o all'offerta vincolante; 
        d) di una  qualifica  professionale  superiore  attestata  da
almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita  nei
sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE,
per  quanto  riguarda  dirigenti  e  specialisti  nel  settore  delle
tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  di  cui  alla
classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.»; 
    b) al comma 3, lettera b): 
      1) le parole: «beneficiari di» sono sostituite dalle  seguenti:
«richiedenti la»; 
      2) le parole: «ovvero hanno chiesto il riconoscimento  di  tale
protezione» sono soppresse; 
      3) la parola: «riconosciuta» e' soppressa; 
    c) al comma 3, le lettere d) e g) sono abrogate; 
    d) al comma 3,  alla  lettera  f)  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, salvo che abbiano fatto ingresso  nel  territorio
nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato  nell'ambito
di   trasferimenti    intra-societari    ai    sensi    dell'articolo
27-quinquies»; 
    e) al comma 5, lettera a): 
      1) le parole: «un anno» sono sostituite  dalle  seguenti:  «sei
mesi»; 
      2) le parole:  «una  qualifica  professionale  superiore,  come
indicata al comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «uno
dei requisiti di cui al comma 1»; 
    f) al comma 5, la lettera b) e' sostituita con la seguente: 
      «b)  il  titolo  di  istruzione,  la  qualifica   professionale
superiore o i requisiti previsti dal decreto legislativo  6  novembre
2007, n. 206, come indicati al comma 1, posseduti dallo straniero;»; 
    g) al comma 5, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) l'importo della retribuzione  annuale,  come  ricavato  dal
contratto di lavoro ovvero  dall'offerta  vincolante,  che  non  deve
essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti  collettivi
nazionali stipulati da associazioni sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative sul piano nazionale, e comunque  non  inferiore  alla
retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT.»; 
    h) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis.  Qualora  la  domanda  di  Carta  blu  UE  riguardi  un
cittadino di paese terzo  titolare  di  altro  titolo  di  soggiorno,
rilasciato  ai  fini  dello  svolgimento  di  un   lavoro   altamente
qualificato, non e' necessario presentare i documenti di cui al comma
1, lettere a), c) e d), in quanto gia' verificati in  fase  di  primo
rilascio del titolo stesso. 
      5-ter. In deroga all'articolo 22, comma 2, il datore di  lavoro
non e' tenuto a verificare presso il centro  dell'impiego  competente
la disponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale,
qualora la domanda di Carta blu UE riguardi  un  cittadino  di  paese
terzo gia' titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai  fini
dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.»; 
    i) il comma 7 e' abrogato; 
    l) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «In
tal caso al lavoratore straniero altamente qualificato e'  rilasciato
dal  Questore  il  permesso  di   soggiorno   entro   trenta   giorni
dall'avvenuta comunicazione. Fermo  restando  il  termine  di  trenta
giorni, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno  si  applica
l'articolo 5, comma 9-bis.»; 
    m) dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti: 
      «11-bis. La Carta blu UE rilasciata a  un  cittadino  di  paese
terzo al quale e' stata riconosciuta  la  protezione  internazionale,
reca, nel campo "annotazioni", la dicitura "Protezione internazionale
concessa da (nome dello Stato membro) in data (data)."  Nei  casi  in
cui la protezione internazionale e'  revocata,  alla  scadenza  della
Carta blu UE ovvero a seguito della prima richiesta avanzata ai  fini
dell'aggiornamento  delle  informazioni   trascritte   ovvero   della
fotografia e' rilasciata, a richiesta, una Carta blu  UE  di  cui  al
comma 11. 
      11-ter. La  Carta  blu  UE  rilasciata  in  base  a  competenze
professionali non  elencate  nell'allegato  I  della  direttiva  (UE)
2021/1883, reca, nel campo "annotazioni",  la  dicitura  "Professione
non elencata nell'allegato I".»; 
    n) al comma 12, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
      «b-bis) se risulta che lo straniero non e'  piu'  in  possesso,
alternativamente, delle condizioni di cui al comma 5,  lettere  b)  e
c), ovvero di un contratto di lavoro valido per un  lavoro  altamente
qualificato;»; 
    o) al comma 12, lettera d),  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: «In tal caso, qualsiasi decisione di revocare una Carta  blu
UE  o  di  rifiutarne  il  rinnovo  tiene  conto   delle   specifiche
circostanze del caso e rispetta il principio di proporzionalita'.»; 
    p) al comma 13: 
      1) al primo e al secondo periodo, le parole:  «due  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»"; 
      2) al primo periodo, dopo  le  parole:  «Carta  blu  UE»,  sono
inserite le seguenti:  «,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma
13-ter»; 
    q) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti: 
      «13-bis. Il titolare di Carta blu UE,  durante  il  periodo  di
disoccupazione, e' autorizzato a cercare e  assumere  un  impiego  in
conformita' del presente articolo. 
      13-ter. Il  titolare  di  Carta  blu  UE  puo'  esercitare,  in
parallelo   all'attivita'    subordinata    altamente    qualificata,
un'attivita' di lavoro autonomo. Si applica l'articolo 14,  comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.»; 
    r) al comma 15, le  parole:  «due  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dodici mesi»; 
    s) al comma 16, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Il
permesso di soggiorno di cui al presente comma puo' essere convertito
in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro  autonomo
o per studio, sussistendone i requisiti.  Se  le  condizioni  per  il
ricongiungimento familiare sono soddisfatte  e  le  domande  complete
sono presentate contemporaneamente,  il  permesso  di  soggiorno  del
familiare e' rilasciato contestualmente alla Carta blu UE.»; 
    t) il comma 17 e' sostituito dal seguente: 
      «17. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da  altro
Stato membro e in corso di validita' puo' fare ingresso e soggiornare
in Italia per svolgere  un'attivita'  professionale  per  un  periodo
massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni.
Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  5,  comma  7,  ad
eccezione del terzo periodo. Dopo dodici mesi di soggiorno legale  in
un altro Stato  membro,  lo  straniero  titolare  di  Carta  blu  UE,
rilasciata da  detto  Stato,  puo'  fare  ingresso  in  Italia  senza
necessita' del visto, al fine di esercitare l'attivita' lavorativa di
cui al comma 1, per un periodo superiore  a  novanta  giorni,  previo
rilascio del nulla osta ai sensi del presente comma. Nel caso in  cui
lo straniero fa ingresso nel territorio nazionale per le finalita' di
cui al presente comma, spostandosi da un  secondo  Stato  membro  nel
quale si era gia' trasferito per le medesime  finalita',  il  termine
minimo di soggiorno legale nel predetto Stato membro e' ridotto a sei
mesi. Senza ritardo, e comunque entro  un  mese  dall'ingresso  dello
straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro  presenta  la
domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma  4
e alle condizioni del presente articolo. Il datore di lavoro  indica,
a pena di rigetto della domanda, oltre a quanto previsto dal comma 5: 
        a) gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata dal primo
Stato membro; 
        b) gli estremi del documento di viaggio valido. 
  Entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della
domanda completa, la decisione  sulla  richiesta  di  nulla  osta  e'
comunicata al richiedente e allo Stato membro che  ha  rilasciato  la
Carta  blu  UE.  In  caso  di  circostanze  eccezionali,  debitamente
giustificate e connesse alla complessita' della domanda,  il  termine
di cui al precedente periodo puo' essere prorogato di trenta  giorni,
informandone il richiedente non oltre trenta  giorni  dalla  data  di
presentazione della domanda  completa.  Si  applicano  l'articolo  5,
comma 9-bis, e l'articolo 27-sexies, comma 5.  La  domanda  di  nulla
osta al lavoro puo' essere presentata dal datore di lavoro  anche  se
il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora  nel  territorio  del
primo Stato membro. Entro otto giorni  lavorativi  dall'ingresso  nel
territorio nazionale ovvero dal rilascio  del  nulla  osta  ove  gia'
presente  in  territorio  nazionale,  lo  straniero   dichiara   allo
sportello unico per l'immigrazione  che  ha  rilasciato  il  predetto
nulla osta la propria presenza nel territorio nazionale ai  fini  del
rilascio del permesso di soggiorno. Nel caso  in  cui  il  datore  di
lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno,  sentito  il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   un   apposito
protocollo d'intesa con cui il medesimo datore di  lavoro  garantisce
la sussistenza delle  condizioni  previste  dall'articolo  27,  comma
1-quater, e dall'articolo 27-quater, comma 5, si applica il comma  8.
Il nulla osta e' rifiutato o, se gia'  rilasciato,  e'  revocato  nei
casi di cui ai commi  9  e  10.  Al  lavoratore  straniero  altamente
qualificato di cui al presente comma e' rilasciato  dal  Questore  il
permesso di soggiorno di cui al comma 11. Dell'avvenuto  rilascio  e'
informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente  Carta  blu
UE. Nei confronti dello straniero, cui e' stato rifiutato o  revocato
il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero  questo  ultimo  non  e'
stato rinnovato, e' disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e
l'allontanamento e' effettuato  verso  lo  Stato  membro  dell'Unione
europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso  in  cui
la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o  sia
stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE  riammesso
in Italia ai sensi del presente comma si  applicano  le  disposizioni
previste dall'articolo 22, comma 11. Il permesso di soggiorno non  e'
rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato o, se  gia'  rilasciato,  e'
revocato, oltre che nei casi di cui ai commi 9 e 10, nei casi di  cui
al comma 12. Si applica, in  ogni  caso,  l'articolo  22,  commi  12,
12-bis,  12-ter,  12-quater  e  12-quinquies.  Ai   familiari   dello
straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di
soggiorno  rilasciato  dallo  Stato  membro  di  provenienza  e   del
documento di viaggio valido, e' rilasciato, entro trenta giorni dalla
presentazione della domanda completa  di  rilascio,  un  permesso  di
soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2,
3 e  6,  previa  dimostrazione  di  aver  risieduto  in  qualita'  di
familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato  membro  di
provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
29, comma 3.»; 
    u) dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti: 
      «18-bis. Le informazioni relative ai requisiti e alle procedure
necessarie  per  ottenere  una  Carta  blu  UE  sono  pubblicate  sui
rispettivi siti  istituzionali  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, del Ministero dell'interno e del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
      18-ter. Il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
comunica con cadenza annuale alla Commissione europea e ogniqualvolta
vi siano variazioni: 
        a) il fattore  per  determinare  l'importo  della  soglia  di
retribuzione annuale; 
        b) l'elenco delle  professioni  alle  quali  si  applica  una
soglia di retribuzione piu' bassa; 
        c) un elenco delle attivita' professionali consentite; 
        d) informazioni relative alla verifica della  situazione  del
mercato del lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
effettua,  ogni  due  anni,  una  consultazione   pubblica   con   le
amministrazioni interessate e con le parti sociali, sulla valutazione
dell'elenco  delle  professioni  contenute  nell'allegato   I   della
direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
20  ottobre  2021,  tenuto  conto  dell'evoluzione  del  mercato  del
lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige, con
cadenza  quadriennale,  anche  avvalendosi  dei  dati  del  Ministero
dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, una relazione avente ad oggetto l'applicazione  della
direttiva (UE) 2021/1883. Nella  relazione  vengono  prioritariamente
presi in esame gli  aspetti  relativi  all'importo  della  soglia  di
retribuzione annuale, tenuto conto della situazione del  mercato  del
lavoro. 
      18-quater. Il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  le
liberta' civili e l'immigrazione costituisce punto di contatto per lo
scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini
dell'applicazione  del   presente   articolo.   Gli   uffici   e   le
amministrazioni  competenti  forniscono  tempestivamente  e  in   via
telematica al punto di contatto di cui al comma 1 le  informazioni  e
la documentazione necessarie. Con decreto direttoriale del  Ministero
dell'interno, sentite le amministrazioni interessate, sono fissate le
linee  guida  per  lo  svolgimento  dell'attivita'   del   punto   di
contatto.». 
  2. All'articolo 22, comma 11: 
    a) al secondo periodo, le parole: «essere iscritto nelle liste di
collocamento» sono sostituite dalle seguenti: «rendere  dichiarazione
di immediata disponibilita' al  sistema  informativo  unitario  delle
politiche  del  lavoro  ai  sensi  dell'articolo   19   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad
essa correlati»; 
    b) al quarto periodo, le parole: «dell'iscrizione del  lavoratore
straniero  nelle  liste  di  collocamento»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione
di immediata disponibilita'». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 20 ottobre  2021,  sulle  condizioni  di
          ingresso e soggiorno  dei  cittadini  di  paesi  terzi  che
          intendano svolgere  lavori  altamente  qualificati,  e  che
          abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio, e' pubblicata
          nella G.U.U.E. 28 ottobre 2021, n. L 382. 
              - Il testo  dell'art.  1,  comma  1,  e  del  punto  12
          dell'allegato A della legge 4 agosto 2022, n.  127  (Delega
          al Governo per il recepimento  delle  direttive  europee  e
          l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione Europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2021»),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2022, n. 199, cosi' recita: 
                «Art. 1 - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          secondo i termini, le procedure  e  i  principi  e  criteri
          direttivi di cui agli articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, nonche' quelli  specifici  stabiliti
          dalla   presente   legge,   i   decreti   legislativi   per
          l'attuazione  e  il  recepimento  degli  atti   dell'Unione
          europea di cui agli articoli da 2 a 21 della presente legge
          e all'annesso allegato A.» 
                «Punto 12 dell'allegato A - direttiva (UE)  2021/1883
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  20  ottobre
          2021,  sulle  condizioni  di  ingresso  e   soggiorno   dei
          cittadini di paesi  terzi  che  intendano  svolgere  lavori
          altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE
          del Consiglio» 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri» e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
          recante «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  18
          agosto 1998, n. 191, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1999, n. 394 (Regolamento recante norme di  attuazione  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'art. 1, comma 6, del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 3 novembre 1999, n. 258 - S. O. 
 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti  al  decreto  legislativo  25  luglio
          1995, n. 286, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 27-quater del  citato  decreto
          legislativo n. 286 del 1995, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori
          a tre mesi e' consentito, al di fuori delle  quote  di  cui
          all'articolo  3,  comma  4,  agli  stranieri,  di   seguito
          denominati lavoratori stranieri altamente qualificati,  che
          intendono svolgere prestazioni  lavorative  retribuite  per
          conto o sotto la direzione o il coordinamento  di  un'altra
          persona fisica o giuridica e che sono  alternativamente  in
          possesso: 
                  a) del titolo di istruzione  superiore  di  livello
          terziario rilasciato dall'autorita'  competente  nel  paese
          dove e' stato conseguito che attesti il completamento di un
          percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale
          o di  una  qualificazione  professionale  di  livello  post
          secondario di  durata  almeno  triennale  o  corrispondente
          almeno  al   livello   6   del   Quadro   nazionale   delle
          qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e
          delle  politiche  sociali  dell'8  gennaio  2018,   recante
          «Istituzione  del  Quadro  nazionale  delle  qualificazioni
          rilasciate   nell'ambito   del   Sistema    nazionale    di
          certificazione  delle  competenze   di   cui   al   decreto
          legislativo 16  gennaio  2013,  n.  13»,  pubblicato  nella
          Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018; 
                  b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6
          novembre  2007,  n.  206,  limitatamente  all'esercizio  di
          professioni regolamentate; 
                  c)  di  una   qualifica   professionale   superiore
          attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale
          di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di
          livello terziario, pertinenti alla professione o al settore
          specificato  nel  contratto   di   lavoro   o   all'offerta
          vincolante; 
                  d)  di  una   qualifica   professionale   superiore
          attestata da almeno tre anni  di  esperienza  professionale
          pertinente  acquisita  nei   sette   anni   precedenti   la
          presentazione della domanda di Carta  blu  UE,  per  quanto
          riguarda  dirigenti  e  specialisti   nel   settore   delle
          tecnologie dell'informazione e della comunicazione  di  cui
          alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25. 
                2. La disposizione di cui al comma 1 si applica: 
                  a) agli stranieri in possesso dei requisiti di  cui
          al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro; 
                  b) ai lavoratori stranieri  altamente  qualificati,
          titolari della Carta  blu  rilasciata  in  un  altro  Stato
          membro; 
                  c) agli stranieri in possesso dei requisiti di  cui
          al  comma  1,  regolarmente  soggiornanti  sul   territorio
          nazionale. 
                3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          agli stranieri: 
                  a)  che  soggiornano   a   titolo   di   protezione
          temporanea, per  cure  mediche  ovvero  sono  titolari  dei
          permessi di soggiorno di  cui  agli  articoli  18,  18-bis,
          20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche' del permesso di
          soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo  32,  comma  3,
          del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25,  ovvero
          hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in
          attesa di una decisione su tale richiesta;404 
                  b)  che  soggiornano  in  quanto   richiedenti   la
          protezione  internazionale   ai   sensi   della   direttiva
          2004/83/CE 403 del Consiglio del 29 aprile 2004 cosi'  come
          recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251,
          e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1°  dicembre
          2005,  cosi'  come  recepita  dal  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, e  successive  modificazioni,  e  sono
          ancora in attesa di una decisione definitiva; 
                  c) che  chiedono  di  soggiornare  in  qualita'  di
          ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter; 
                  d) (abrogata) 
                  e) che beneficiano dello status di soggiornante  di
          lungo periodo e soggiornano ai  sensi  dell'articolo  9-bis
          per motivi di lavoro autonomo o subordinato; 
                  f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu'
          di  impegni  previsti  da  un  accordo  internazionale  che
          agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate
          categorie di persone fisiche connesse al commercio  e  agli
          investimenti,  salvo  che  abbiano   fatto   ingresso   nel
          territorio nazionale per  svolgere  prestazioni  di  lavoro
          subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai
          sensi dell'articolo 27-quinquies; 
                  g) (abrogata) 
                  h)  che  soggiornano  in  Italia,  in  qualita'  di
          lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma  1,
          lettere  a),  g)  ed  i),  in  conformita'  alla  direttiva
          96/71/CE, del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  16
          dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto  legislativo
          25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni; 
                  i) che in virtu' di accordi conclusi tra  il  Paese
          terzo di appartenenza e l'Unione  e  i  suoi  Stati  membri
          beneficiano   dei   diritti   alla   libera    circolazione
          equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione; 
                  l) che sono  destinatari  di  un  provvedimento  di
          espulsione anche se sospeso. 
                4.  La  domanda  di  nulla  osta  al  lavoro  per   i
          lavoratori stranieri altamente  qualificati  e'  presentata
          dal   datore   di   lavoro   allo   sportello   unico   per
          l'immigrazione presso  la  prefettura-ufficio  territoriale
          del Governo. La presentazione della domanda ed il  rilascio
          del nulla osta, dei visti di ingresso  e  dei  permessi  di
          soggiorno,  sono  regolati  dalle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 22, fatte  salve  le  specifiche  prescrizioni
          previste dal presente articolo. 
                5. Il datore di  lavoro,  in  sede  di  presentazione
          della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto  dal
          comma 2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena  di  rigetto
          della domanda: 
                  a) la proposta di contratto di lavoro  o  l'offerta
          di lavoro vincolante della durata di almeno sei  mesi,  per
          lo svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede  il
          possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1; 
                  b)  il   titolo   di   istruzione,   la   qualifica
          professionale superiore o i requisiti previsti dal  decreto
          legislativo 6 novembre 2007, n. 206, come indicati al comma
          1, posseduti dallo straniero; 
                  c)  l'importo  della  retribuzione  annuale,   come
          ricavato  dal  contratto  di  lavoro  ovvero   dall'offerta
          vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione
          prevista nei contratti collettivi  nazionali  stipulati  da
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale,  e   comunque   non
          inferiore  alla  retribuzione  media  annuale  lorda   come
          rilevata dall'ISTAT. 
                5-bis. Qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un
          cittadino di  paese  terzo  titolare  di  altro  titolo  di
          soggiorno, rilasciato  ai  fini  dello  svolgimento  di  un
          lavoro altamente qualificato, non e' necessario  presentare
          i documenti di cui al comma 1, lettere  a),  c)  e  d),  in
          quanto gia' verificati in fase di primo rilascio del titolo
          stesso. 
                5-ter. In deroga all'articolo 22, comma 2, il  datore
          di lavoro non e'  tenuto  a  verificare  presso  il  centro
          dell'impiego competente la disponibilita' di un  lavoratore
          presente sul territorio nazionale, qualora  la  domanda  di
          Carta blu UE riguardi un  cittadino  di  paese  terzo  gia'
          titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato  ai  fini
          dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato. 
                6. Lo sportello unico per l'immigrazione  convoca  il
          datore di lavoro e rilascia il nulla  osta  al  lavoro  non
          oltre novanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda
          ovvero, entro il medesimo termine, comunica  al  datore  di
          lavoro il rigetto della stessa. Gli  stranieri  di  cui  al
          comma 2, lettera c), del  presente  articolo,  regolarmente
          soggiornanti  sul  territorio  nazionale,   accedono   alla
          procedura  di  rilascio  del  nulla  osta   al   lavoro   a
          prescindere   dal   requisito   dell'effettiva    residenza
          all'estero. 
                7. (abrogato) 
                8. Il nulla osta  al  lavoro  e'  sostituito  da  una
          comunicazione  del  datore  di  lavoro  della  proposta  di
          contratto di lavoro o dell'offerta  di  lavoro  vincolante,
          formulate  ai  sensi  del  comma  5,  e  si  applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel  caso
          in cui il  datore  di  lavoro  abbia  sottoscritto  con  il
          Ministero dell'interno, sentito il Ministero del  lavoro  e
          delle politiche sociali, un apposito protocollo di  intesa,
          con  cui  il  medesimo  datore  di  lavoro  garantisce   la
          sussistenza  delle  condizioni  previste  dal  comma  5   e
          dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione
          delle disposizioni del presente comma, il datore di  lavoro
          deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui  al
          comma 10. In tal caso  al  lavoratore  straniero  altamente
          qualificato e'  rilasciato  dal  Questore  il  permesso  di
          soggiorno entro trenta giorni dall'avvenuta  comunicazione.
          Fermo restando il termine di trenta giorni, in  attesa  del
          rilascio del permesso di soggiorno si applica l'articolo 5,
          comma 9-bis. 
                9. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato  ovvero,  nel
          caso sia stato rilasciato, e' revocato se  i  documenti  di
          cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante  frode  o  sono
          stati  falsificati  o  contraffatti   ovvero   qualora   lo
          straniero non  si  rechi  presso  lo  sportello  unico  per
          l'immigrazione per la  firma  del  contratto  di  soggiorno
          entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo che
          il ritardo sia  dipeso  da  cause  di  forza  maggiore.  Le
          revoche del nulla osta sono comunicate al  Ministero  degli
          affari esteri tramite i collegamenti telematici. 
                10. Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato  se
          il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi  cinque
          anni, anche con sentenza non  definitiva,  compresa  quella
          adottata a seguito di applicazione della pena su  richiesta
          ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
          per: 
                  a)  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina
          verso l'Italia e dell'emigrazione  clandestina  dall'Italia
          verso altri Stati o per reati diretti  al  reclutamento  di
          persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
          della prostituzione o di minori da impiegare  in  attivita'
          illecite; 
                  b)  intermediazione  illecita  e  sfruttamento  del
          lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale; 
                  c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12. 
                11. Al  lavoratore  straniero  altamente  qualificato
          autorizzato allo svolgimento  di  attivita'  lavorative  e'
          rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 8, recante la  dicitura  "Carta  blu
          UE", nella rubrica  "tipo  di  permesso".  Il  permesso  di
          soggiorno  e'  rilasciato,  a  seguito  della  stipula  del
          contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis
          e della comunicazione  di  instaurazione  del  rapporto  di
          lavoro  di   cui   all'articolo   9-bis,   comma   2,   del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  con
          durata biennale, nel caso di contratto di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto
          di lavoro piu' tre mesi, negli altri casi. 
                11-bis. La Carta blu UE rilasciata a un cittadino  di
          paese terzo al quale e' stata  riconosciuta  la  protezione
          internazionale, reca, nel campo "annotazioni", la  dicitura
          "Protezione internazionale concessa da  (nome  dello  Stato
          membro) in data (data)." Nei  casi  in  cui  la  protezione
          internazionale e' revocata, alla scadenza della  Carta  blu
          UE ovvero a seguito della prima richiesta avanzata ai  fini
          dell'aggiornamento  delle  informazioni  trascritte  ovvero
          della fotografia e' rilasciata, a richiesta, una Carta  blu
          UE di cui al comma 11. 
                11-ter.  La  Carta  blu  UE  rilasciata  in  base   a
          competenze professionali non elencate nell'allegato I della
          direttiva (UE) 2021/1883, reca, nel campo "annotazioni", la
          dicitura "Professione non elencata nell'allegato I". 
                12. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato  o  il
          suo  rinnovo  e'  rifiutato  ovvero,  nel  caso  sia  stato
          concesso, e' revocato nei seguenti casi: 
                  a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
          stato falsificato o contraffatto; 
                  b) se risulta che lo straniero non  soddisfaceva  o
          non soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e  di  soggiorno
          previste dal presente testo unico o se soggiorna  per  fini
          diversi da quelli per cui lo stesso ha  ottenuto  il  nulla
          osta ai sensi del presente articolo; 
                  b-bis) se risulta che lo straniero non e'  piu'  in
          possesso, alternativamente,  delle  condizioni  di  cui  al
          comma 5, lettere b) e c), ovvero di un contratto di  lavoro
          valido per un lavoro altamente qualificato; 
                  c) se lo straniero non ha rispettato le  condizioni
          di cui al comma 13; 
                  d)  qualora  lo   straniero   non   abbia   risorse
          sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso,  i  propri
          familiari, senza ricorrere al regime di assistenza  sociale
          nazionale, ad eccezione del periodo di  disoccupazione.  In
          tal caso, qualsiasi decisione di revocare una Carta blu  UE
          o di rifiutarne il rinnovo  tiene  conto  delle  specifiche
          circostanze  del  caso   e   rispetta   il   principio   di
          proporzionalita'. 
                13. Il titolare di Carta  blu  UE,  limitatamente  ai
          primi dodici mesi  di  occupazione  legale  sul  territorio
          nazionale,  esercita  esclusivamente  attivita'  lavorative
          conformi alle condizioni di ammissione previste al comma  1
          e limitatamente a quelle per le quali e'  stata  rilasciata
          la Carta blu UE, fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma
          13-ter. I cambiamenti di datore di  lavoro  nel  corso  dei
          primi  dodici   mesi   sono   soggetti   all'autorizzazione
          preliminare   da   parte   delle    competenti    Direzioni
          territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla  ricezione
          della documentazione relativa al nuovo contratto di  lavoro
          o   offerta   vincolante,   il   parere   della   Direzione
          territoriale competente si intende acquisito. 
                13-bis. Il titolare  di  Carta  blu  UE,  durante  il
          periodo di  disoccupazione,  e'  autorizzato  a  cercare  e
          assumere un impiego in conformita' del presente articolo. 
                13-ter. Il titolare di Carta blu UE puo'  esercitare,
          in   parallelo    all'attivita'    subordinata    altamente
          qualificata, un'attivita' di lavoro  autonomo.  Si  applica
          l'articolo 14, comma 1, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 
                14. E' escluso l'accesso al lavoro  se  le  attivita'
          dello  stesso  comportano,   anche   in   via   occasionale
          l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri,  ovvero
          attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresi'
          escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui,  conformemente
          alla legge nazionale o comunitaria  vigente,  le  attivita'
          dello stesso siano riservate  ai  cittadini  nazionali,  ai
          cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE. 
                15. I titolari di Carta  blu  UE  beneficiano  di  un
          trattamento  uguale  a  quello  riservato   ai   cittadini,
          conformemente  alla   normativa   vigente,   ad   eccezione
          dell'accesso al mercato del lavoro nei primi  dodici  mesi,
          come previsto al comma 13. 
                16. Il ricongiungimento familiare  e'  consentito  al
          titolare di Carta blu UE,  indipendentemente  dalla  durata
          del suo permesso di soggiorno, ai sensi e  alle  condizioni
          previste dall'articolo 29. Ai familiari  e'  rilasciato  un
          permesso di soggiorno per  motivi  di  famiglia,  ai  sensi
          dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari  a  quello
          del titolare di Carta blu UE. Il permesso di  soggiorno  di
          cui al presente comma puo' essere convertito in permesso di
          soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per
          studio, sussistendone i requisiti. Se le condizioni per  il
          ricongiungimento familiare sono soddisfatte  e  le  domande
          complete sono presentate contemporaneamente, il permesso di
          soggiorno del familiare e' rilasciato contestualmente  alla
          Carta blu UE. 
                17. Lo straniero titolare di Carta blu UE  rilasciata
          da altro Stato membro e in corso  di  validita'  puo'  fare
          ingresso e soggiornare in Italia per svolgere  un'attivita'
          professionale per un periodo massimo di novanta  giorni  in
          un arco temporale di centottanta giorni.  Si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7,  ad  eccezione
          del terzo periodo. Dopo dodici mesi di soggiorno legale  in
          un altro Stato membro, lo straniero titolare di  Carta  blu
          UE, rilasciata da detto Stato, puo' fare ingresso in Italia
          senza  necessita'  del  visto,  al   fine   di   esercitare
          l'attivita' lavorativa di cui al comma 1,  per  un  periodo
          superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla  osta
          ai sensi del presente comma. Nel caso in cui  lo  straniero
          fa ingresso nel territorio nazionale per  le  finalita'  di
          cui al presente comma,  spostandosi  da  un  secondo  Stato
          membro nel quale si era gia'  trasferito  per  le  medesime
          finalita',  il  termine  minimo  di  soggiorno  legale  nel
          predetto Stato membro e' ridotto a sei mesi. Senza ritardo,
          e comunque entro un mese dall'ingresso dello straniero  nel
          territorio nazionale,  il  datore  di  lavoro  presenta  la
          domanda di nulla osta al lavoro con la  procedura  prevista
          al comma 4 e alle  condizioni  del  presente  articolo.  Il
          datore di lavoro indica, a pena di rigetto  della  domanda,
          oltre a quanto previsto dal comma 5: 
                  a) gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata
          dal primo Stato membro; 
                  b) gli estremi del documento di viaggio valido. 
              Entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
          presentazione della domanda completa,  la  decisione  sulla
          richiesta di nulla osta e' comunicata al richiedente e allo
          Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE. In caso  di
          circostanze   eccezionali,   debitamente   giustificate   e
          connesse alla complessita' della domanda, il termine di cui
          al precedente  periodo  puo'  essere  prorogato  di  trenta
          giorni, informandone il richiedente non oltre trenta giorni
          dalla data di  presentazione  della  domanda  completa.  Si
          applicano  l'articolo  5,   comma   9-bis,   e   l'articolo
          27-sexies, comma 5. La domanda di nulla osta al lavoro puo'
          essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare
          della Carta blu UE  soggiorna  ancora  nel  territorio  del
          primo  Stato   membro.   Entro   otto   giorni   lavorativi
          dall'ingresso nel territorio nazionale ovvero dal  rilascio
          del nulla osta ove gia' presente in  territorio  nazionale,
          lo   straniero   dichiara   allo   sportello   unico    per
          l'immigrazione che ha rilasciato il predetto nulla osta  la
          propria presenza  nel  territorio  nazionale  ai  fini  del
          rilascio del permesso di soggiorno.  Nel  caso  in  cui  il
          datore  di  lavoro  abbia  sottoscritto  con  il  Ministero
          dell'interno, sentito  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, un apposito protocollo d'intesa con  cui
          il medesimo datore  di  lavoro  garantisce  la  sussistenza
          delle condizioni previste dall'articolo 27, comma 1-quater,
          e dall'articolo 27-quater, comma 5, si applica il comma  8.
          Il nulla osta  e'  rifiutato  o,  se  gia'  rilasciato,  e'
          revocato nei casi di cui ai commi 9  e  10.  Al  lavoratore
          straniero altamente qualificato di cui al presente comma e'
          rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno di cui  al
          comma 11. Dell'avvenuto  rilascio  e'  informato  lo  Stato
          membro che ha rilasciato la precedente Carta  blu  UE.  Nei
          confronti  dello  straniero,  cui  e'  stato  rifiutato   o
          revocato il nulla osta  al  lavoro  o  il  permesso  ovvero
          questo  ultimo  non  e'  stato   rinnovato,   e'   disposta
          l'espulsione ai sensi dell'articolo 13  e  l'allontanamento
          e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che
          aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui  la
          Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta
          o sia stata revocata. Nei confronti del titolare  di  Carta
          blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente  comma  si
          applicano le disposizioni previste dall'articolo 22,  comma
          11. Il permesso di soggiorno non e'  rilasciato  o  il  suo
          rinnovo e' rifiutato o, se gia'  rilasciato,  e'  revocato,
          oltre che nei casi di cui ai commi 9 e 10, nei casi di  cui
          al comma 12. Si applica, in ogni caso, l'articolo 22, commi
          12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies. Ai  familiari
          dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di  un
          valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di
          provenienza  e  del  documento  di   viaggio   valido,   e'
          rilasciato, entro trenta giorni dalla  presentazione  della
          domanda completa di rilascio, un permesso di soggiorno  per
          motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e
          6, previa dimostrazione di aver risieduto  in  qualita'  di
          familiare del titolare di Carta blu UE nel  medesimo  Stato
          membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti
          di cui all'articolo 29, comma 3. 
                18.  Per  quanto  non  espressamente   previsto   dal
          presente articolo trovano applicazione le  disposizioni  di
          cui all'articolo 22, in quanto compatibili. 
                18-bis. Le informazioni relative ai requisiti e  alle
          procedure necessarie per ottenere una  Carta  blu  UE  sono
          pubblicate sui rispettivi siti istituzionali del  Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  del   Ministero
          dell'interno e del Ministero degli affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale. 
                18-ter. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali  comunica  con  cadenza  annuale  alla  Commissione
          europea e ogniqualvolta vi siano variazioni: 
                  a)  il  fattore  per  determinare  l'importo  della
          soglia di retribuzione annuale; 
                  b) l'elenco delle professioni alle quali si applica
          una soglia di retribuzione piu' bassa; 
                  c)  un   elenco   delle   attivita'   professionali
          consentite; 
                  d)  informazioni  relative  alla   verifica   della
          situazione del mercato del lavoro. 
              Il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
          effettua, ogni due anni, una consultazione pubblica con  le
          amministrazioni interessate e con le parti  sociali,  sulla
          valutazione   dell'elenco   delle   professioni   contenute
          nell'allegato  I  della  direttiva   (UE)   2021/1883   del
          Parlamento europeo e del Consiglio  del  20  ottobre  2021,
          tenuto conto dell'evoluzione del  mercato  del  lavoro.  Il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige,  con
          cadenza  quadriennale,  anche  avvalendosi  dei  dati   del
          Ministero dell'interno e del Ministero degli affari  esteri
          e della cooperazione internazionale, una  relazione  avente
          ad oggetto l'applicazione della direttiva  (UE)  2021/1883.
          Nella relazione vengono prioritariamente presi in esame gli
          aspetti relativi all'importo della soglia  di  retribuzione
          annuale, tenuto conto  della  situazione  del  mercato  del
          lavoro. 
              18-quater. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per
          le liberta' civili e l'immigrazione  costituisce  punto  di
          contatto per lo scambio di  informazioni  e  documentazione
          con gli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente
          articolo.  Gli  uffici  e  le  amministrazioni   competenti
          forniscono tempestivamente e in via telematica al punto  di
          contatto  di  cui  al  comma  1  le   informazioni   e   la
          documentazione necessarie.  Con  decreto  direttoriale  del
          Ministero   dell'interno,   sentite   le    amministrazioni
          interessate, sono fissate le linee guida per lo svolgimento
          dell'attivita' del punto di contatto.» 
              - Il testo dell'articolo  22,  commi  11,  12,  12-bis,
          12-ter,  12-quater  e  12-quinquies  del   citato   decreto
          legislativo n. 286 del 1995, cosi' recita: 
                «Art. 22  (Lavoro subordinato a tempo  determinato  e
          indeterminato). - 1. In ogni provincia e' istituito  presso
          la  prefettura-ufficio   territoriale   del   Governo   uno
          sportello   unico    per    l'immigrazione,    responsabile
          dell'intero   procedimento   relativo   all'assunzione   di
          lavoratori subordinati stranieri  a  tempo  determinato  ed
          indeterminato. 
                2.  Il  datore  di  lavoro   italiano   o   straniero
          regolarmente soggiornante in Italia che intende  instaurare
          in  Italia  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato o indeterminato  con  uno  straniero  residente
          all'estero deve  presentare,  previa  verifica,  presso  il
          centro per l'impiego competente, della indisponibilita'  di
          un   lavoratore   presente   sul   territorio    nazionale,
          idoneamente   documentata,   allo   sportello   unico   per
          l'immigrazione  della  provincia  di  residenza  ovvero  di
          quella in cui ha sede legale l'impresa,  ovvero  di  quella
          ove avra' luogo la prestazione lavorativa: 
                  a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; 
                  b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
          sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; 
                  c)  la  proposta  di  contratto  di  soggiorno  con
          specificazione  delle  relative   condizioni,   comprensiva
          dell'impegno al pagamento da parte dello stesso  datore  di
          lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese  di
          provenienza; 
                  d)  dichiarazione  di  impegno  a  comunicare  ogni
          variazione concernente il rapporto di lavoro; 
                  d-bis) asseverazione di  cui  all'articolo  24-bis,
          comma 2. 
                3. Nei casi in cui non abbia una  conoscenza  diretta
          dello straniero, il datore di lavoro italiano  o  straniero
          regolarmente  soggiornante  in  Italia   puo'   richiedere,
          presentando la documentazione di cui alle lettere b)  e  c)
          del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu'  persone
          iscritte nelle liste  di  cui  all'articolo  21,  comma  5,
          selezionate secondo criteri  definiti  nel  regolamento  di
          attuazione. 
                4. 
                5.  Lo  sportello  unico  per   l'immigrazione,   nel
          complessivo  termine  massimo  di  sessanta  giorni   dalla
          presentazione della richiesta, a condizione che siano state
          rispettate  le  prescrizioni  di  cui  al  comma  2  e   le
          prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
          alla fattispecie, rilascia,  in  ogni  caso,  acquisite  le
          informazioni dalla questura competente, il nulla  osta  nel
          rispetto dei limiti numerici,  quantitativi  e  qualitativi
          determinati  a  norma   dell'articolo   3,   comma   4,   e
          dell'articolo 21, e, a  richiesta  del  datore  di  lavoro,
          trasmette  la  documentazione,  ivi  compreso   il   codice
          fiscale,  agli  uffici  consolari,  ove  possibile  in  via
          telematica.  Il  nulla  osta  al  lavoro   subordinato   ha
          validita' per un periodo non superiore  a  sei  mesi  dalla
          data del rilascio. 
                5.01. Il  nulla  osta  e'  rilasciato  in  ogni  caso
          qualora, nel termine indicato al comma 5,  non  sono  state
          acquisite dalla  questura  le  informazioni  relative  agli
          elementi ostativi di cui al presente articolo. 
                5.1 Le istanze  di  nulla  osta  sono  esaminate  nei
          limiti  numerici  stabiliti   con   il   decreto   di   cui
          all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti  tali  limiti
          possono essere esaminate nell'ambito  delle  quote  che  si
          rendono successivamente disponibili  tra  quelle  stabilite
          con il medesimo decreto. 
                5-bis. Il nulla osta al lavoro  e'  rifiutato  se  il
          datore di lavoro risulti  condannato  negli  ultimi  cinque
          anni, anche con sentenza non  definitiva,  compresa  quella
          adottata a seguito di applicazione della pena su  richiesta
          ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
          per: 
                  a)  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina
          verso l'Italia e dell'emigrazione  clandestina  dall'Italia
          verso altri Stati o per reati diretti  al  reclutamento  di
          persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
          della prostituzione o di minori da impiegare  in  attivita'
          illecite; 
                  b)  intermediazione  illecita  e  sfruttamento  del
          lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; 
                  c) reato previsto dal comma 12. 
                5-ter.  Il  nulla  osta  al  lavoro   e',   altresi',
          rifiutato  ovvero,  nel  caso  sia  stato  rilasciato,   e'
          revocato se i  documenti  presentati  sono  stati  ottenuti
          mediante frode o  sono  stati  falsificati  o  contraffatti
          ovvero  qualora  lo  straniero  non  si  rechi  presso   lo
          sportello  unico  per  l'immigrazione  per  la  firma   del
          contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma  6,
          salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore.
          La revoca del nulla osta e' comunicata al  Ministero  degli
          affari esteri tramite i collegamenti telematici. 
                5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi
          ostativi di cui al presente articolo, anche a  seguito  dei
          controlli effettuati ai sensi dell'articolo  24-bis,  comma
          4, conseguono la revoca del nulla  osta  e  del  visto,  la
          risoluzione di diritto del contratto di soggiorno,  nonche'
          la revoca del permesso di soggiorno. 
                6. Gli uffici consolari del Paese di residenza  o  di
          origine dello straniero provvedono, dopo  gli  accertamenti
          di rito, a rilasciare il visto di ingresso con  indicazione
          del codice fiscale, comunicato dallo  sportello  unico  per
          l'immigrazione.  Entro  otto   giorni   dall'ingresso,   lo
          straniero  si  reca   presso   lo   sportello   unico   per
          l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
          del contratto di soggiorno che resta ivi  conservato  e,  a
          cura di  quest'ultimo,  trasmesso  in  copia  all'autorita'
          consolare competente ed al centro per l'impiego competente. 
                6-bis. Nelle more della sottoscrizione del  contratto
          di  soggiorno  il  nulla  osta  consente   lo   svolgimento
          dell'attivita' lavorativa nel territorio nazionale. 
                7. 
                8. Salvo quanto previsto dall'articolo  23,  ai  fini
          dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
          extracomunitario deve essere munito  del  visto  rilasciato
          dal consolato italiano presso lo  Stato  di  origine  o  di
          stabile residenza del lavoratore. 
                9.  Le  questure  forniscono  all'INPS  e  all'INAIL,
          tramite   collegamenti    telematici,    le    informazioni
          anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
          e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di  lavoro,
          o comunque idoneo per l'accesso  al  lavoro,  e  comunicano
          altresi' il rilascio dei permessi concernenti  i  familiari
          ai sensi delle disposizioni di cui al  titolo  IV;  l'INPS,
          sulla base  delle  informazioni  ricevute,  costituisce  un
          "Archivio anagrafico dei  lavoratori  extracomunitari",  da
          condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio
          delle informazioni avviene in base  a  convenzione  tra  le
          amministrazioni interessate. Le  stesse  informazioni  sono
          trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura  delle  questure,
          all'ufficio    finanziario    competente    che    provvede
          all'attribuzione del codice fiscale. 
                10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
          il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
          adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. 
                11. La perdita del posto di  lavoro  non  costituisce
          motivo di revoca del permesso di  soggiorno  al  lavoratore
          extracomunitario   ed   ai   suoi   familiari    legalmente
          soggiornanti.  Il  lavoratore  straniero  in  possesso  del
          permesso di soggiorno per lavoro subordinato che  perde  il
          posto   di   lavoro,   anche   per   dimissioni,    rendere
          dichiarazione  di  immediata  disponibilita'   al   sistema
          informativo unitario delle politiche del  lavoro  ai  sensi
          dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa  correlati  per
          il periodo di residua validita' del permesso di  soggiorno,
          e comunque, salvo che si tratti di  permesso  di  soggiorno
          per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore  ad  un
          anno  ovvero  per  tutto  il  periodo   di   durata   della
          prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore
          straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui  al
          secondo   periodo,   trovano   applicazione   i   requisiti
          reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b).  Il
          regolamento  di  attuazione  stabilisce  le  modalita'   di
          comunicazione ai centri per l'impiego, anche  ai  fini  del
          rilascio, da parte del lavoratore, della  dichiarazione  di
          immediata disponibilita' con  priorita'  rispetto  a  nuovi
          lavoratori extracomunitari. Il  regolamento  di  attuazione
          stabilisce le modalita'  di  comunicazione  ai  centri  per
          l'impiego, anche ai  fini  dell'iscrizione  del  lavoratore
          straniero  nelle  liste  di  collocamento   con   priorita'
          rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 
                11- bis. 
                12. Il datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie
          dipendenze  lavoratori  stranieri  privi  del  permesso  di
          soggiorno previsto dal presente  articolo,  ovvero  il  cui
          permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
          termini di legge, il  rinnovo,  revocato  o  annullato,  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a tre anni  e  con  la
          multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. 
                12-bis. Le pene per il fatto previsto  dal  comma  12
          sono aumentate da un terzo alla meta': 
                  a)  se  i  lavoratori  occupati  sono   in   numero
          superiore a tre; 
                  b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non
          lavorativa; 
                  c) se i lavoratori occupati  sono  sottoposti  alle
          altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento  di
          cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. 
                12-ter.  Con  la  sentenza  di  condanna  il  giudice
          applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento
          del costo  medio  di  rimpatrio  del  lavoratore  straniero
          assunto illegalmente. 
                12-quater. Nelle ipotesi di particolare  sfruttamento
          lavorativo di  cui  al  comma  12-bis,  e'  rilasciato  dal
          questore, su  proposta  o  con  il  parere  favorevole  del
          procuratore della  Repubblica,  allo  straniero  che  abbia
          presentato  denuncia  e  cooperi  nel  procedimento  penale
          instaurato nei confronti del datore di lavoro, un  permesso
          di soggiorno. 
                12-quinquies. Il permesso  di  soggiorno  di  cui  al
          comma 12-quater ha la durata di  sei  mesi  e  puo'  essere
          rinnovato per un anno o per il maggior  periodo  occorrente
          alla definizione del procedimento penale.  Il  permesso  di
          soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con
          le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore  della
          Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano
          meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 
                12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui  ai  commi
          12-quater e 12-quinquies reca la dicitura  "casi  speciali,
          consente lo svolgimento  di  attivita'  lavorativa  e  puo'
          essere convertito, alla scadenza, in permesso di  soggiorno
          per lavoro subordinato o autonomo. 
                13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
          dall'articolo  25,  comma  5,  in  caso  di  rimpatrio   il
          lavoratore    extracomunitario    conserva    i     diritti
          previdenziali  e  di  sicurezza  sociale  maturati  e  puo'
          goderne indipendentemente dalla vigenza di  un  accordo  di
          reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti
          previsti  dalla  normativa  vigente,  al   compimento   del
          sessantacinquesimo  anno  di  eta',  anche  in  deroga   al
          requisito contributivo  minimo  previsto  dall'articolo  1,
          comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
                14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e  di
          assistenza sociale, di cui alla legge  30  marzo  2001,  n.
          152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
          regolare attivita' di lavoro in Italia. 
                15. I lavoratori italiani ed extracomunitari  possono
          chiedere  il  riconoscimento  di   titoli   di   formazione
          professionale acquisiti all'estero; in assenza  di  accordi
          specifici,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle   politiche
          sociali, sentita la  commissione  centrale  per  l'impiego,
          dispone condizioni  e  modalita'  di  riconoscimento  delle
          qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
          puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
          a  tutti  i  corsi  di  formazione  e  di  riqualificazione
          programmati nel territorio della Repubblica. 
                16. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si
          applicano alle regioni a statuto speciale e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  degli  statuti  e
          delle relative norme di attuazione.»